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Lodi, “questione mense”: ha vinto l’uguaglianza

di Alberto Guariso, avvocato di Asgi, associazione studi giuridici sull’immigrazione

Finalmente è finita. Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, la sindaca di Lodi ha pubblicamente dichiarato “la resa” del Comune: non ci sarà ricorso in Cassazione. Cala il sipario sulla vicenda passata alla cronaca come “la questione mense”.

Una vicenda che ha avuto un ampio impatto mediatico per quelle immagini di “segregazione razziale” in pieno stile Georgia Anni ’50, di bambini stranieri costretti a consumare il panino portato da casa in stanze separate, mentre i bambini italiani accedevano alla mensa pubblica ordinaria. E difficilmente potrà essere cancellata l’amarezza per scene di quel genere che potevano e dovevano essere evitate senza l’intervento dei giudici, solo sulla base del buon senso e di quello spirito di solidarietà che dovrebbe sempre guidare l’azione pubblica.

In apertura e sopra, la manifestazione di protesta in piazza della Vittoria a Lodi il 18 novembre 2018 (dalla pagina Facebook del “Coordinamento Uguali Doveri”)

Ora su quella vicenda c’è anche la parola definitiva “della legge”, che non deve essere vissuta come la vittoria di una parte sull’altra, ma come la regola condivisa che trae origine da quell’originario patto sociale (la Costituzione), che deve presiedere al nostro vivere insieme, regolare i rapporti, evitare ulteriori conflitti. Proviamo quindi a riassumere in che cosa consiste questa “regola condivisa”.

Se si potesse prescindere dalla motivazione ideologica che probabilmente stava all’origine della decisione del Comune (“prima gli italiani”; “meno prestazioni sociali agli stranieri”) si potrebbe riconoscere che il problema da cui nasce la vicenda è un problema serio: come si controlla la condizione economica delle persone e il loro effettivo stato di bisogno in un mondo globalizzato, dove le persone si spostano da un capo all’altro della terra e possono occultare ricchezze grandi e piccole in ogni angolo del mondo?

Di per sé la domanda appare già un po’ fuori luogo se viene posta con riferimento a persone che, come nel caso lodigiano, vivono in Italia con un reddito modesto (altrimenti non potrebbero candidarsi per prestazioni sociali che sono sempre condizionate al reddito) e che dunque difficilmente hanno accumulato ricchezze in altri Paesi, ove altrimenti sarebbero rimasti. E ancor più la domanda appare fuori luogo se pensiamo che la proprietà di immobili o patrimoni nell’uno o nell’altro paese è in gran parte slegata dalla presenza fisica di una persona in quel paese (e ancor più dalla cittadinanza di quel paese) essendo ben possibile, anche per un italiano che non si è mai mosso dal divano di  casa, diventare proprietario di un immobile a Dubai mediante un semplice click sul computer: già solo per questo banale motivo, ipotizzare che il cittadino straniero debba, solo perché di cittadinanza straniera,  documentare  qualcosa in più dell’italiano suona in contrasto con la logica.

(foto tratta da cronachedi.it)

Ma ammettiamo invece che il problema sia serio e che debba essere affrontato. Quale soluzione indica la Corte d’Appello di Milano?

Le risposte sono due.

La prima. È vero che nel lontano 2000 era stata introdotta una norma (l’articolo 3 del Dpr 445/00) che sembra deporre a favore della tesi lodigiana, perché sembra dire che per il solo straniero extra Ue ogni dichiarazione riguardante la sua condizione nel paese “di origine” (anche una mera dichiarazione negativa del tipo “non possiedo nulla”) deve essere documentata immediatamente mediante documenti di quel Paese.

Ma si tratta di un Dpr quindi di un atto amministrativo; su di esso prevale la legge e in particolare la norma contenuta nel testo unico immigrazione che solennemente proclama la parità di trattamento di italiani e stranieri nei rapporti con la pubblica amministrazione. Se dunque all’italiano è consentito autocertificare la sua condizione di reddito e di patrimonio (comprensiva di quello che l’italiano possiede o non possiede all’estero) identica possibilità deve essere consentita allo straniero regolarmente soggiornante, restando poi diritto (e anzi obbligo) dello Stato compiere le opportune verifiche mediante lo scambio di informazioni con gli Stati esteri.

La seconda. A chiarire ulteriormente la questione è intervenuto nel 2013 il Dpcm 159 che regola le modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate, cioè alle prestazioni condizionate a limiti massimi di reddito. Per queste prestazioni il legislatore ha introdotto, proprio con quel Dpcm, l’Isee, cioè un sistema unico di accertamento che costituisce “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Ciò significa che, proprio perché trattasi di materia estremamente delicata, il sistema è unico per tutta Italia e nessun ente è abilitato a utilizzare sistemi di accesso alle prestazioni sociali diversi dall’Isee.

Ebbene il sistema Isee prevede che il richiedente, italiano o straniero che sia, autodichiari i propri redditi e patrimoni in Italia e all’estero, che l’Inps acquisisca i dati necessari alla Agenzia delle Entrate (alla quale a tutti i residenti in Italia, italiano stranieri che siano, hanno l’obbligo di denunciare qualsiasi reddito o patrimonio, ovunque esistente),  che sulla base di quei dati l’Inps rilasci l’attestazione Isee e che sulla base dell’Isee rilasciato il richiedente possa accedere alle prestazioni sociali agevolate, salvi tutti i successivi controli.

Unico il modulo, dunque; identiche le dichiarazioni che italiani e stranieri debbono rilasciare.

Perché mai, allora, un Comune dovrebbe arrogarsi il diritto di cambiare il sistema, presumendo che solo gli stranieri – solo per la loro condizione di stranieri – siano infedeli nelle loro comunicazioni alla Agenzia delle Entrate e ottengano cosi un Isee fraudolento?

(foto tratta da ilmessaggero.it)

Il ragionamento della Corte sembra dunque davvero insuperabile, tanto è vero che nei mesi scorsi ha trovato conferma anche in altre pronunce, riferite alla analoga questione della prova della “impossidenza” nel Paese di origine per accedere alle case popolari.

Così, il Tribunale di Milano ha ordinato alla Regione di eliminare dal regolamento regionale la clausola che prevedeva anche in quel caso l’obbligo per i soli stranieri di documentazione del paese “di origine”. La Regione si è adeguata e attualmente in Lombardia italiani e stranieri possono accedere agli alloggi popolari a parità di condizioni senza inutili balzelli documentali (che rimangono tuttavia in altre Regioni).

La vicenda lodigiana dunque ha fatto scuola: nel male e nel bene, se guardiamo all’esito.

Sullo sfondo resta il tema dell’uguaglianza, della condivisione di diritti e di doveri (primo fra tutti quello della fedeltà fiscale) tra tutti quelli che convivono su un territorio e che per questo solo ne sono “cittadini”: nella vicenda di Lodi, la legge e i Tribunali hanno indicato una strada.

Se guardiamo alla grande mobilitazione creatasi attorno alla vicenda, è la stessa strada sulla quale è nel frattempo cresciuta la coscienza civile di una città.

Per chi fosse interessato, qui la sentenza della Corte d’Appello di Milano (sezione III Civile del 28.12.2020); qui la sentenza del Tribunale di Milano del 27.7.2020.

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